Permesso di costruire, Scia, Cila interventi edilizi e titoli necessari



pubblicato su Ediltecnico in data 10 febbraio 2021.

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INDICE




Contributo-di-Costruzione

Per “ contributo di costruzione “si intende il versamento al Comune (salvo i casi di gratuità) di una somma dovuta a seguito del conseguimento di un titolo edilizio; tale somma è costituita in parte dai cd. “ Oneri di Urbanizzazione” ed in parte dal “Costo di Costruzione”, inteso quale imposta dovuta per l'incremento di valore dell'immobile conseguente all'esecuzione delle opere. Gli Oneri di urbanizzazione sono somme dovute quando l'intervento comporti un aggravio del Carico Urbanistico (definito dalla Cassazione come “ l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio”), per consentire al Comune di dotare il territorio delle necessarie infrastrutture volte ad assicurare la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti (oneri di urbanizzazione primaria), e per realizzare opere e spazi attrezzati pubblici per elevare la qualità della vita singola e collettiva (oneri di urbanizzazione secondaria). In linea generale, quando sono dovuti gli oneri di Urbanizzazione è anche dovuto il Costo di Costruzione.

Sempre in merito al corretto costo delle opere il Committente deve valutare preventivamente se le opere di urbanizzazione primaria che dovranno servire l'insediamento oggetto di intervento siano già presenti ed idonee o se, viceversa, debbano essere realizzate, in parte o integralmente. Nel caso quindi le opere mancanti o da potenziare assumano un'utilità pubblica in quanto fruibili anche da altre proprietà o il Comune le avrebbe dovute comunque realizzare per adeguare il territorio alle esigenze urbanistiche di specie, il privato, di concerto con il Comune, potrà concordare l'importo da scomputare dagli oneri di urbanizzazione dovuti a seguito dell'intervento edilizio.

Nel caso l'importo da scomputare sia maggiore degli oneri dovuti il privato non avrà diritto ad alcun rimborso, viceversa dovrà versare la differenza fino a concorrenza dell'importo totale dovuto. Ad oggi non è riconosciuta la possibilità di compensare i costi di opere di urbanizzazione sostenute dal privato, anche se aventi utilità pubblica, con il Costo di Costruzione in quanto considerato un debito di diritto pubblico e, come tale, può essere estinto solo mediante pagamento in forma monetaria. La materia, complessa e articolata, presenta diversificazioni e sfaccettature territoriali dipendenti dalle rispettive normative urbanistiche regionali e dai regolamenti urbanistici comunali, andrà quindi verificata in base al proprio contesto.

In linea schematica il Contributo di Costruzione è dovuto per i seguenti interventi:

  • nuova costruzione;

  • ristrutturazione edilizia con o senza aumento del carico urbanistico;

  • ristrutturazione urbanistica;

  • mutamento di destinazione d'uso con aumento del carico urbanistico;

  • altri interventi per i quali è previsto un aumento di carico urbanistico.

Sempre ai fini del corretto costo delle opere si rileva l'importanza di un'attenta valutazione preventiva dell'intervento, così come di una eventuale necessità di eseguire una variante in corso d'opera: situazioni queste che, potendo comportare il passaggio dal regime di gratuità a quello di onerosità, o ad una più elevata onerosità quando questa sia già prevista in partenza, possono produrre un aumento di costi inizialmente non valutato.

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Definizione e classificazione degli interventi edilizi

1. Ai fini del testo unico 380/2001 si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria ", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria" , le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), Legge n. 120 del 2020);

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo" , gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (lettera modificata dall'art. 65-bis Legge n. 96 del 2017);

d) "interventi di ristrutturazione edilizia" , gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), Legge n. 120 del 2020);

e) "interventi di nuova costruzione" , quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati , ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti , anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del D.lgs. n. 259 del 2003);

e.5) l’installazione di manufatti leggeri , anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti (punto sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), Legge n. 120 del 2020);

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica" , quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. (ora art. 29, comma 3, D.lgs. n. 42 del 2004 ).

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Efficacia del titolo edilizio

Prima di entrare nel merito dei vari aspetti attinenti all'istituto dell'efficacia di un titolo edilizio occorre precisare che vi sono alcune categorie di opere eseguibili in regime di attività edilizia libera e, pertanto, in tal caso non si parla di titolo edilizio.

Tanto premesso, poiché il soggetto direttamente interessato dall'efficacia di un titolo edilizio è il richiedente del titolo stesso, intendiamo mettere in evidenza possibili situazioni che portano quest'ultimo a non produrre i propri effetti con conseguenti responsabilità di diversa natura per il richiedente.

Si parla di titolo edilizio quando le opere da compiersi prevedono o il rilascio del Permesso di Costruire o la trasmissione della Scia. Vediamo quindi di individuare i casi principali che possono rendere inefficace un titolo edilizio che al momento della sua “nascita” risultava invece produrre i propri effetti, ossia legittimare il richiedente a realizzare le opere progettate.

L'inefficacia di un titolo edilizio (temporanea o definitiva) può derivare dalla sua sospensione, dalla sua decadenza o dal suo annullamento; vediamo ora in che cosa consistono.

Sospensione

È un provvedimento di natura cautelare che il Comune può emettere, ad esempio, per inosservanza delle norme e prescrizioni dell'attività urbanistico-edilizia, così come per violazioni di particolari norme della sicurezza dei cantieri segnalate delle competenti autorità di controllo preposte.

Decadenza

La decadenza è una condizione che porta alla definitiva “morte” del titolo edilizio senza che lo stesso possa essere in qualche modo reso nuovamente efficace; ciò si verifica di diritto (art. 15 comma 2, DPR 380/2001) senza che debba intervenire un provvedimento espresso da parte della Pubblica Amministrazione, anche se un certo indirizzo giurisprudenziale lo ritiene necessario.

Annullamento

L'annullamento è un provvedimento assunto dalla PA quando quest'ultima ravvisa che un titolo edilizio sia stato dalla stessa adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

L’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 è espressione del potere di autotutela della P.A., ossia del potere di risolvere conflitti, attuali o potenziali, eventualmente insorgenti con soggetti interessati dai suoi provvedimenti. Il potere di autotutela non può comunque essere esercitato dalla PA dopo che siano trascorsi più di 18 mesi dal momento in cui l'atto amministrativo è stato adottato.

Un caso di annullamento d'ufficio si verifica nell'ipotesi della difformità di rappresentazione dell’effettivo stato dei luoghi; il Consiglio di Stato n. 4619/2012 ha sottolineato che l’errata o insufficiente rappresentazione delle circostanze e documenti fondanti il rilascio del titolo edilizio (altrimenti non concedibile) costituisce da sola motivazione sufficiente per annullamento d’ufficio del titolo edilizio.

In merito all'annullamento la P.A. ha il potere di annullare e di revocare i provvedimenti amministrativi già adottati (permesso di costruire) o auto-dichiarati (SCIA) o assentiti in forma tacita (silenzio assenso), al fine di tutelare interessi pubblici (cd.“autotutela”).

Casi che rendono inefficace il titolo edilizio

La sospensione, ad esempio, può essere disposta per evitare la prosecuzione di lavori ritenuti abusivi, quando manchi il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) se previsto, quando l'impresa appaltatrice non abbia prodotto il DURC (documento unico regolarità contributiva) o questo non risulti regolare.

La sospensione cessa dopo che siano venute meno le cause che l'hanno prodotta o, nel caso di opere abusive, dopo che siano trascorsi 45 giorni dalla sua notificazione (art. 27, comma 3, DPR 380/2001).

La decadenza può avvenire, ad esempio, quando:

  • sia trascorso il tempo massimo consentito per iniziare i lavori stessi;

  • sia trascorso il tempo massimo consentito per ultimare i lavori senza che sia stata fatta richiesta o comunicazione di un'opportuna proroga motivata;

  • dopo che sia scaduto il tempo di proroga autorizzato senza che siano stati ultimati i lavori.

(art. 15, comma 2, DPR 380/2001 e successive modifiche).

Ci sembra opportuno fare un cenno a titolo informativo al fatto che non è configurabile alcuna decadenza del permesso di costruire quando i lavori abbiano avuto inizio effettivo: secondo giurisprudenza consolidata la nozione di “inizio lavori” si riferisce a concreti lavori edilizi, consistenti nel “concentramento di mezzi e di uomini”, quali 'allestimento del cantiere, innalzamento elementi portanti, ecc. ecc. (Consiglio di Stato, Sez. IV, n.467 del 16/01/2018).

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GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

La tabella, nello specifico, riporta:

  1. Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.

  2. L’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.

  3. L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.

  4. L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

REGIME GIURIDICO

CATEGORIA DI INTERVENTO


PRINCIPALI OPERE

N.

OPERA

ELEMENTO

Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1 lett. a); art.3, comma 1, lett. a)

Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)

Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)

Pavimentazione esterna e interna

1

Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)

Intonaco interno e esterno

2

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)

3

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico

4

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Rivestimento interno e esterno

5

Riparazione, sostituzione, rinnovamento

Serramento e infisso interno e esterno

6

Installazione comprese le opere

correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Inferriata/Altri sistemi anti intrusione

7

Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)

Elemento di rifinitura delle scale

8

Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie

(comprese le opere correlate)

Scala retrattile e di arredo

9

Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma

Parapetto e ringhiera

10

Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le

opere correlate quali l’inserimento di strati isolanti e coibenti)

Manto di copertura

11

Riparazione, sostituzione, installazione

Controsoffitto non strutturale

12

Riparazione, rinnovamento

Controsoffitto strutturale

13

Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione

impiantistica e messa a norma

Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi

14

Riparazione, rinnovamento o

sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma

Ascensore e impianti di sollevamento verticale

15

Riparazione e/o sostituzione,

realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma

Rete fognaria e rete dei sottoservizi

16

Riparazione, integrazione,

efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma

Impianto elettrico

17

Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento,

compreso il tratto fino all’allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma

Impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas

18

Riparazione, integrazione,

efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma

Impianto igienico e idro-sanitario

19

Installazione, riparazione, integrazione,

rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma

Impianto di illuminazione esterno

20

Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento,

efficientamento, riparazione e/o messa a norma

Impianto di protezione antincendio

21

Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese

le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma

Impianto di climatizzazione

22

Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a

norma

Impianto di estrazione fumi

23

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma

Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione

24

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma

Punto di ricarica per veicoli elettrici

25


Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001,

art. 6,

comma 1, lett. a-bis)

Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW

Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma

Pompa di calore aria-aria

26


Edilizia Libera d.lgs. n. 128/2006,

art. 17

Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc

(d.lgs. n. 128/2006, art. 17)

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma

Deposito di gas di petrolio liquefatti

27


Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001,

art. 6,

comma 1, lett. b)

Eliminazione delle barriere architettoniche

Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché

non incida sulla struttura portante

Ascensore, montacarichi

28

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma

Servoscala e assimilabili

29

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Rampa

30

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario

31

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Dispositivi sensoriali

32


Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001,

art. 6,

comma 1, lett. c)

Attività di ricerca nel sottosuolo

Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 23)

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie

33


Edilizia Libera

Movimenti di terra

Movimenti di terra strettamente

Manutenzione, gestione e livellamento

Terreno agricolo e pastorale

34

Manutenzione e gestione

Vegetazione spontanea

35

(d.P.R. n. 380/2001,

art. 6,

comma 1, lett. d)

pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24)

Manutenzione e gestione

Impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua in agricoltura.

36


Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001,

art. 6,

comma 1, lett. e)

Serre mobili stagionali

Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 25)

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio

37


Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001,

art. 6,

comma 1, lett. e-ter)

Pavimentazione di aree pertinenziali

Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 27)

Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento

Intercapedine

38

Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento

Locale tombato

39

Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento

Pavimentazione esterna, comprese

le opere correlate, quali guaine e sottofondi

40

Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento

Vasca di raccolta delle acque

41


Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001,

art. 6,

comma 1, lett. e- quater)

Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici

Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona

A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28)

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico

42


Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001,

art. 6, comma

1, lett. e- quinquies)


Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza

Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/

fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate

43

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo

44

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione

45

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo

46

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione

47

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo

48

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette

49

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di

arredo

50

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento

Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo

ornamentale e similare

51


Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001,

art. 3

comma 1, lett. e.5)

Manufatti leggeri in strutture ricettive


Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16)

Installazione, riparazione e rimozione

Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati

52

Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis) - previa Comuni- cazione Avvio Lavori

Opere contingenti temporanee

Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione

Gazebo

53

Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione

Stand fieristico

54

Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione

Servizi igienici mobili

55

Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione

Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili

56

Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione

Elementi espositivi vari

57

Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione

Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente

58

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