INDICE
Le figure del Committente
SOCIETA’: il committente è il legale rappresentante, o altro soggetto delegato alla firma del contratto di appalto e dotato di poteri decisionali e di spesa per gestire l’appalto.
COMUNIONE: il committente sono tutti i ‘comunisti’ con lo stesso livello di responsabilità. Nella comunione, a differenza del condominio, non è prevista la figura dell’amministratore con i relativi poteri e doveri (articoli 1100-1116 codice civile ).
CONDOMINIO SENZA AMMINISTRATORE: l’articolo 1129 del codice civile sancisce che l’ obbligo di nominare un amministratore scatta solo quando l’edificio é composto da almeno nove proprietari. Per un piccolo condominio (quindi fino a otto persone) non c’è alcun obbligo ed i condomini possono gestire autonomamente l’edificio.
In tal caso il Committente è costituito da tutti i condomini con lo stesso livello di responsabilità.
CONDOMINIO CON AMMINISTRATORE: è evidente che il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata sia il condominio inteso come la pluralità dei proprietari condomini. Infatti, il potere deliberativo, la scelta delle imprese e dei professionisti e in ultimo la decisione di fare o non fare lavori spetta all’assemblea dei condomini: quindi, al momento delle scelte il committente è il condominio, cioè tutti i singoli proprietari che scelgono e deliberano validamente. Successivamente, nel dare seguito ad una valida delibera assembleare l’amministratore incarna a tutti gli effetti la figura di committente per conto del condominio.
L’amministratore incarna direttamente la figura del committente, senza passare dall'assemblea dei condomini, quando, all’interno dei suoi poteri, appalta le opere volte ad eliminare le situazioni di pericolo o per garantire i servizi condominiali.
SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE
FATTISPECIE |
CONDIZIONI |
ADEMPIMENTI D.lgs 81/2008 |
COORDINAMENTO SICUREZZA (nomina coordinatori) |
lavori eseguiti da due o più imprese |
Art.90 comma 3 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Art.90 comma 4 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. Art.90 comma 5 La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. |
lavori soggetti o non soggetti a Permesso di costruire |
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importo lavori maggiori di € 100.000 |
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COORDINAMENTO SICUREZZA (nomina coordinatori) |
lavori eseguiti da due o più imprese |
Art.90 comma 11 La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. |
lavori soggetti o non soggetti a Permesso di costruire |
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importo lavori maggiori di € 100.000 |
VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE AFFIDATARI ED ESECUTORI DEI LAVORI |
Art.90 comma 7 (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro) Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Art.90 comma 9 lettera a (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro) 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' allegato XVII . Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' allegato XVII ; Art.90 comma 9 lettera c (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). Art.93 comma 2 (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro) La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e). Art.100 comma 6bis (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro) Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’ articolo 97, comma 3-bis e 3-ter . Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, si applica l’ articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo . Art.101 comma 1 primo periodo (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro) Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. |
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo. |
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IMPRESA ESECUTRICE |
ALLEGATO XVII
a)
iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
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LAVORATORI AUTONOMI |
ALLEGATO XVII
a)
iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
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IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI |
ART. 90 comma 9 D.lgs 81/2008
a)
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori
da affidare, con le modalità di cui all'
allegato XVII
.
applicato ai lavoratori dipendenti.
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IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON IMPIEGO DI OPERAI INFERIORE A 200 UOMINI-GIORNO IN MANCANZA DI RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALLEGATO XI |
a) presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' allegato XVII ; b) documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). |
Esecuzione di opere edilizie private - Traccia preventiva ad uso del Committente
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Stanziare l'importo di spesa massimo che si è disposti ad affrontare per tutte le tipologie di costi che l'intervento comporta: costi d'esecuzione, tecnici, finanziari ed amministrativi;
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verificare se l'importo stanziato è già nelle proprie disponibilità o se bisogna ricorrere ad un finanziamento;
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verificare se l'importo dell'eventuale finanziamento sia tale da dover fornire all'istituto di credito una garanzia ipotecaria o chirografaria;
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classificare il tipo di intervento edilizio in base alla normativa statale/regionale;
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verificare se si abbia il titolo ad intervenire per le opere che si vogliano eseguire: per titolo ad intervenire si intende la legittima possibilità di effettuare l'intervento edilizio previsto;
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verificare se occorra il rilascio di un titolo edilizio da parte del Comune o se i lavori rientrino nella fattispecie prevista per l'attività edilizia libera;
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verificare se le opere da eseguirsi siano ammesse dalle norme urbanistiche comunali vigenti;
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verificare se l'immobile si trovi ubicato in un zona già provvista o meno delle opere di urbanizzazione primaria (acqua, luce, gas, telefono, fognature ecc.);
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verificare se per l'esecuzione delle opere occorra richiedere l'occupazione di suolo pubblico e/o l'autorizzazione del confinante per l'accesso alla sua proprietà, concordando eventualmente un suo diritto alla relativa indennità;
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verificare se la zona in cui è ubicato l'immobile e se l'immobile stesso siano gravati da vincoli urbanistici o di altro tipo per i quali senza il relativo parere favorevole non è possibile poter eseguire l'intervento edilizio;
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verificare se per l'intervento edilizio da realizzarsi corra l'obbligo di incarico ad un Libero Professionista abilitato per la redazione di un progetto edilizio o più semplicemente per la sola asseverazione di conformità alle norme di settore delle opere previste nell'intervento;
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verificare se sull'immobile oggetto delle opere da compiersi siano presenti difformità urbanistiche;
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verificare se sull'immobile oggetto delle opere da compiersi siano rispettate o meno le norme tecniche di settore vigenti al momento;
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verificare a quali norme di settore occorre adeguarsi in virtù delle opere da eseguirsi;
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fare un esame preventivo diagnostico sullo stato di salute dell'immobile;
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prima di dare corso all'iter complessivo necessario per l'esecuzione delle opere fare una valutazione di massima per determinare il costo presunto delle opere;
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dopo aver stabilito di essere in possesso delle risorse finanziarie necessarie, accertare se i tempi complessivi per portare a compimento le opere coincidono con le proprie esigenze;
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a conclusione di tutte le verifiche preliminari senza che siano emersi fattori ostativi per l'esecuzione delle opere procedere con l'affidamento dell'incarico per la progettazione dell'intervento;
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verificare se per l'esecuzione della progettazione occorra l'intervento di più figure professionali oltre al tecnico progettista delle opere murarie;
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verificare se per l'esecuzione dell'intervento occorra nominare un coordinatore per la sicurezza in cantiere: nel qual caso occorre nominarlo al momento della nomina del tecnico per la progettazione;
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chiedere al tecnico progettista di redigere un crono-programma comprensivo della fase progettuale ed esecutiva dei lavori fino al collaudo finale dell'opera;
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chiedere al progettista che durante lo sviluppo della progettazione proceda contestualmente alla redazione del computo metrico estimativo, in modo da calibrare la progettazione stessa in base alle risorse finanziarie disponibili;
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chiedere al progettista se per la stesura del computo metrico estimativo intenda utilizzare i prezzi riscontrabili da pubblici prezzari di riferimento o se, invece, sia disponibile a procedere tramite lo sviluppo di una propria e vera analisi dei costi redatta sulla base di prezzi elementari;
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stabilire se intenda affidare l'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa o se viceversa se intenda frazionare l'appalto rivolgendosi a più imprese e/o a lavoratori autonomi;
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stabilire se l'affidamento debba essere a misura o a corpo o a misura e a corpo;
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in base alla scelta della modalità di affidamento dei lavori studiare e confezionare lo o gli specifici contratti di appalto o di prestazione d'opera;
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richiedere le offerte economiche per l'esecuzione dei lavori in base alla tipologia di affidamento di cui al punto precedente;
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prendere coscienza delle responsabilità che si assume a seguito dell'affidamento delle opere;
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stabilire quando la variazione dell'importo contrattuale pattuito costituisca un onere aggiuntivo o no;
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definire le garanzie spettanti in merito alla corretta esecuzione delle opere;
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definire contrattualmente le modalità di collaudo delle opere realizzate dal punto di vista tecnico ed economico.
Esecuzione di opere edilizie private
Lavori privati eseguiti in economia dal Committente
Premessa
In merito all'ammissibilità che il Committente possa eseguire direttamente all'interno del proprio cantiere tutte le opere, o parte delle stesse, ciò è possibile nel rispetto di diverse condizioni.
Naturalmente nel caso in cui il proprietario dell'immobile, o altro soggetto avente titolo per eseguire materialmente i lavori, sia un'impresa edile (piuttosto che un impiantista o un imbianchino), è ovvio che nulla osta in tal senso, salvo naturalmente il rispetto di tutte le norme sulla sicurezza sul lavoro, sugli aspetti contributivi, sui contratti collettivi di lavoro, ecc. ecc.
Merito della questione di base
Il caso (anzi i casi) in cui la questione da sempre rimane aperta e discussa è quello del proprietario dell'immobile che intenda eseguire egli stesso delle opere, pur rivestendo il ruolo di Committente di imprese e/o di lavoratori autonomi chiamati ad operare all'interno del cantiere.
Quindi, pur essendo riconosciuta da più fonti la possibilità per il Committente, quale privato, di poter svolgere all'interno del proprio cantiere lavorazioni in economia diretta di modesta entità, per le quali non sia richiesta per legge una specifica competenza (come ad esempio nel caso dell'impiantista elettrico), è altrettanto vero che all'atto pratico non risulta semplice circoscrivere il raggio d'azione dello stesso in tale ambito.
Infatti, se la tinteggiatura di un cornicione, di per se' annoverabile tra i lavori definibili di modesta entità, richiedesse necessariamente l'allestimento di un ponteggio e l'occupazione del suolo (pubblico, condominiale o di altra proprietà esclusiva), tale lavoro non rientrerebbe più nella fattispecie ipotizzata dei cd. “lavori di modesta entità” eseguibili direttamente dal privato cittadino.
Anche l'ulteriore ipotesi in cui il Committente accedesse al ponteggio (realizzato a norma da una ditta specializzata) per eseguire egli stesso delle lavorazioni, questo in astratto sarebbe possibile, ma in tal caso graverebbero sullo stesso Committente rischi e responsabilità da non sottovalutare.
In tale ipotesi, infatti, occorrerebbe che il Committente fosse in possesso dell'adeguata formazione tecnica per valutare la corretta installazione del ponteggio, sapesse come utilizzarlo, rispettandone limiti di portata e funzioni, e sapesse cosa evitare per non manometterlo non rendendolo più idoneo all'uso.
Inoltre, se il ponteggio si trovasse su un'area pubblica o comunque di non esclusiva proprietà del Committente stesso, entrerebbero in gioco rischi interferenti verso terzi, da e verso il cantiere, che il medesimo dovrebbe essere in grado di valutare ponendo in essere tutti i rimedi del caso: tale ipotesi, a nostro avviso, sarebbe di difficile attuazione.
Sul Committente, anche nei casi in cui operi all'interno della sfera comunemente riconducibile a lavori di modesta entità, grava comunque la responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi a seguito della sua attività; infatti lo stesso deve sempre rispettare le norme che regolano la sicurezza nei cantieri edili: per gli organi di controllo anche il rifacimento di un bagno costituisce a tutti gli effetti un cantiere edile. A tal fine si riporta la definizione indicata nel Dlgs 81/2008 art. 89 comma 1 lett. a): “cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”.
Presenza del Committente e di imprese esecutrici
La questione si complica quando il proprietario dell'immobile sia anche Committente di alcune categorie di lavorazioni affidate ad imprese e/o lavoratori autonomi, e voglia eseguire semplici lavorazioni che riguardano una parte dell'intervento.
Dando ora per scontato che tutti gli adempimenti burocratici necessari siano stati perfettamente assolti, ossia l'ottenimento di permessi comunali, autorizzazioni di altri enti, valutazioni dei rischi, ecc. ecc., non è pacifico che sia comunque consentita la presenza in cantiere del Committente che voglia eseguire egli stesso delle opere: spieghiamo il perché.
Laddove i lavori venissero appaltati ad un'impresa, questa ha il dovere e il diritto di svolgerli nell'ambito della sua piena autonomia gestionale/organizzativa, fondamento e tutela di garanzia, tra l'altro, anche nei confronti del Committente stesso. Pertanto, risulta palese che la sua presenza in cantiere, seppure volta all'esecuzione di lavorazioni accessorie di facile esecuzione, non deve risultare d'ostacolo a quella autonomia propria dell'impresa.
Ora, nella realtà dell'attività di un cantiere edile le interconnessioni tra le varie lavorazioni sono quasi sempre interdipendenti le une rispetto alle altre, per cui pensare che il Committente non interferisca con l'impresa è piuttosto utopistico.
Lo scenario si amplia ulteriormente quando ad eseguire i lavori sia più di un'impresa, perché in tal caso è necessaria/obbligatoria la figura del coordinatore per la sicurezza il quale, in tal caso, dovrà vieterà la presenza del Committente in cantiere in qualità di lavoratore, figura questa (Committente in veste di privato che contribuisce all'esecuzione delle opere) non definita e non riconosciuta dal D.lgs 81/2008.
Presenza del Committente e di lavoratori autonomi
In relazione ai lavori da eseguirsi in economia diretta o comunque da volersi annoverare come tali, sovente gli Ispettori dell'ASL riscontrano nei cantieri di non grandi dimensioni la presenza del Committente, impegnato o meno a collaborare nell'esecuzione dei lavori, e di lavoratori autonomi senza che sia presente un'impresa organizzata.
In tal caso il Committente, oltre ad essere eventualmente impegnato ad eseguire direttamente alcune semplici lavorazioni, finisce inevitabilmente per assumere in prima persona la conduzione del cantiere sostituendosi alla classica figura del capocantiere.
Questa è una delle situazioni più pericolose sia per le responsabilità in capo al Committente sia per quelle in capo ai lavoratori autonomi, che come tali vedrebbero limitata la loro autonomia gestionale divenendo in pratica degli pseudo dipendenti del Committente: ciò accade maggiormente, quando i lavoratori autonomi vengono chiamati a lavorare sulla base di una tariffa oraria, per cui in tal caso si vedrà limitata ancor di più la loro autonomia. In tale scenario le responsabilità derivanti dagli infortuni sul lavoro sono estremamente gravi.
Quando il cantiere è tale da richiedere la presenza di un'impresa, il Committente non deve affidare i lavori ai soli lavoratori autonomi, questi ultimi potranno invece coesistere unitamente all'impresa.
Considerazioni di buon senso
Il Committente dotato di buon senso deve, quindi, evitare di ingerirsi nelle lavorazioni del cantiere in presenza dell'impresa o di diversi lavoratori autonomi, i quali sovente tendono, loro malgrado, a tollerare tale situazione pur di non perdere un'opportunità economica.
In un cantiere la presenza di più lavoratori autonomi, fra i quali inevitabilmente uno di loro acquisisce di fatto il ruolo di responsabile principale del cantiere medesimo, può essere considerata dagli organi di controllo come un'impresa di fatto con tutti i relativi obblighi gravanti appunto sulle imprese in base al D. Lgs.81/2008; in tal caso i lavoratori autonomi verrebbero equiparati a tutti gli effetti a dei dipendenti.
(ved. fra tutte Cassazione Penale, Sez.III, 28 luglio 2016 n.33038)
Una situazione accettabile, che veda il proprietario lavorare in cantiere in presenza di altri lavoratori, deve potersi ricondurre, con le dovute riserve, al non necessario impiego di un'impresa e alla possibilità di coinvolgere non più di uno/due lavoratori autonomi, (elettricista, idraulico ecc ecc): in tale ipotesi l'esecuzione di lavori in economia diretta da parte del Committente può essere “tollerata” a condizione di rispettare l'autonomia dei lavoratori autonomi.
Nel caso in cui, invece, lo stesso proprietario/Committente intendesse ricorrere all'aiuto di altre persone (un classico esempio sono i familiari), incarnerebbe il ruolo di datore di lavoro, complicando notevolmente la sua posizione per tutti gli adempimenti relativi che scatterebbero a suo carico.
Comunque, anche nei casi di piccole manutenzioni e nei casi un cui non sia previsto né il PSC né il POS, il Committente deve essere consapevole che vanno sempre rispettate le disposizioni sulla sicurezza, e che deve scegliere con scrupolo le imprese o i lavoratori autonomi più idonei ai lavori da compiersi in ottemperanza ai suoi obblighi come stabiliti dal D.lgs 81/2008.
Il Committente è, e rimarrà sempre, il primo responsabile del rispetto della sicurezza in cantiere, tant'è che nel caso di infortunio grave o di morte del lavoratore diverse sentenze lo hanno condannato per omissioni di un'opportuna vigilanza e/o per scelte di imprese o di lavoratori autonomi non adatti ad eseguire i lavori. Alla luce di quanto esposto, il Committente, che lavori direttamente nel suo cantiere (seppure di modesta entità e a contatto con lavoratori autonomi), vede ampliata la sua sfera di responsabilità per possibili situazioni di ingerenza.
Conclusioni
Gli esempi illustrati, che trovano conferma in tante realtà quotidiane, devono costituire motivo di riflessione e di sensibilizzazione dei Committenti, affinché soppesino bene i rischi nei quali possono incorrere ogni qualvolta che, per l'esasperata ricerca del risparmio, impieghino imprese o lavoratori autonomi non rispondenti per competenze ed organizzazione aziendale alle necessità dettate dalla tipologia dei lavori da compiersi.
In merito alla definizione, nell'ambito privato, di lavori condotti in economia diretta, pur non essendovi una regolamentazione specifica, può essere d'aiuto la legge n° 98 del 9 agosto 2013, la quale all'art. 31 comma 1bis testualmente recita: “In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”.
Dalla mera lettura dell'articolo, pur riferendosi ad aspetti riguardanti il DURC (documento unico regolarità contributiva), si deduce che il Committente che esegua i lavori senza ricorrere all'impiego di imprese opti di fatto per l'esecuzione in economia dei lavori. È da notare che l'articolo non cita i lavoratori autonomi, per cui rimane aperta la questione se sia possibile considerare lavori in economia anche quelli eseguiti dal committente e da uno o più lavoratori autonomi.
Noi riteniamo che la presenza di un esiguo numero (uno/due) di lavoratori autonomi e del Committente impegnato ad eseguire semplici lavorazioni, possa comunque annoverarsi tra i lavori condotti in economia, seppure con tutti gli adempimenti e le responsabilità che l'attività di un cantiere comporta.
In base ad un'interpretazione più rigida si dovrebbero considerare lavori in economia quelli condotti dal solo proprietario e per i quali non occorra una specifica competenza; infatti, la definizione dei lavori, condotti in economia o meno, dovrebbe riguardare l'intero processo produttivo del cantiere e non solo una parte di esso.
Articoli estratti dal D.lgs 81-2008
Art. 15. Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’ articolo 15 , in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all' articolo 91, comma 1, lettere a) e b) .
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 98 .
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all' articolo 98 , ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all' articolo 98 , i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' allegato XVII . Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' allegato XVII ;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' articolo 100 o del fascicolo di cui all' articolo 91, comma 1, lettera b) , quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all' articolo 99 , quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Considerazioni sull'affidamento
La tipologia del contratto o dei contratti di affidamento delle opere dipenderà da come il Committente stesso intenda organizzare l'attività del cantiere.
a) Il contratto di appalto ad un'unica impresa risulta sicuramente la più cautelativa in merito all'organizzazione ed alla gestione della sicurezza; diversamente, l'appalto potrà essere frazionato in più appalti con più imprese facendo in tal modo scattare l'obbligo della redazione del PSC e della relativa nomina del coordinatore per la sicurezza.
b1) Il frazionamento degli affidamenti potrà anche avvenire con l'affidamento ad una impresa e ad uno o più lavoratori autonomi; in questo caso la redazione del PSC e la nomina dei coordinatori non saranno necessarie. Tale eventualità, però, comporta importanti rischi in merito al coordinamento della sicurezza in cantiere in quanto l'impresa appaltatrice non potrà attivare nei confronti dei lavoratori autonomi azioni di coordinamento e controllo al pari dei propri dipendenti, poiché in tal caso si configurerebbe uno stato di subordinazione lavorativa di questi nei confronti dell'impresa stessa. Il Committente può però decidere di negoziare con l'impresa esecutrice l'onere per il coordinamento dei lavoratori autonomi a fronte di un relativo riconoscimento economico, in tal modo avrà come interlocutore principale un unico soggetto al quale avrà affidato, come si suol dire, le chiavi del cantiere.
b2) Può ricorrere anche il caso in cui siano presenti più imprese e diversi lavoratori autonomi: in questo caso scatta l'obbligo del PSC e la nomina dei coordinatori per la sicurezza, e i lavoratori autonomi dovranno essere richiamati nel PSC al quale devono attenersi in termini di organizzazione del cantiere e di rispetto della sicurezza. Tale ipotesi è sicuramente più rassicurante della precedente in quanto i lavori saranno coordinati, in merito agli aspetti della sicurezza, dal coordinatore che da un lato ha la titolarità per impartire disposizioni operative e dall'altro lato riferirà al Committente per eventuali situazioni di criticità prendendo eventualmente i dovuti provvedimenti.
c) L'affidamento dei lavori ad uno o più lavoratori autonomi deve essere regolato dal contratto di prestazione d'opera, condizione questa che presuppone un cantiere di modesta complessità nel quale in ogni caso risulta imprescindibile un coordinamento degli stessi.
Tale situazione, ossia la mancanza di un'impresa, induce di fatto il Committente ad assumere la direzione del cantiere senza a volte averne le competenze; in pratica è come se lo stesso incarnasse il ruolo tipico del datore di lavoro. Per non trovarsi in questa situazione, dovrà limitarsi a controllare che vengano rispettati gli accordi contrattuali lasciando inalterata l'autonomia dei vari lavoratori autonomi. In tale ipotesi si osserva spesso in alcuni cantieri che il lavoro venga condotto da un lavoratore autonomo, normalmente quello al quale sono affidate le opere murarie, e che lo stesso abbia subappaltato le altre lavorazioni ad altrettanti lavoratori autonomi, assumendo di fatto la cabina di regia del cantiere. Tale modello organizzativo presenta delle evidenti criticità:
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in primo luogo, un lavoratore autonomo diventa di fatto un'impresa esecutrice con tutti gli obblighi che sulle stesse gravano, ponendo gli altri lavoratori autonomi in una condizione di subordinazione;
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in secondo luogo, al Committente potrebbe benissimo essere contestata una culpa in eligendo essendosi rivolto non ad un'impresa in grado di organizzare e gestire un cantiere, bensì ad un lavoratore autonomo: da qui, ovviamente, tutte le relative responsabilità.
Se inoltre consideriamo che il Committente, consapevole delle lacune che tale assetto organizzativo comporta, sarà inevitabilmente portato a partecipare alla gestione del cantiere, da ciò ne deriverà una quasi inevitabile ingerenza dello stesso nei confronti di tutti i lavoratori autonomi, alimentando un conflitto di responsabilità tra i vari soggetti presenti in cantiere.